Da Cass. 49744/22 (stralcio della motivazione):
...Le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato giuridico della ammissibilità del concorso ex art. 110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente ‘esternò nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa -, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, rv 224181).
A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso esterno è da sempre strettamente correlata - tanto sul piano teorico che su quello ricostruttivo - alla esatta perimetrazione delle condotte di partecipazione, nel senso che lì dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante "indicatore" dell'avvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello "causalmente orientato" e presuppone da un lato la presa d'atto del non inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state evidenziate con particolare chiarezza, tra le molte, da Sez. VI n. 16958 del 8.1.2014, rv 261475, nonchè da Sez. VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807).
Condotta, quella del concorrente esterno, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno altamente probabile della propria condotta).
Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un consorzio umano organizzato (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale dato fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di intraneità (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti ‘esternì, contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione...
...La verifica della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa - per citare ancora la decisione Mannino - una impostazione di tipo meramente soggettivistico (..che, operando una sorta di conversione concettuale autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato..) richiede pertanto l'esame e la ricostruzione- in sede di merito - delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare - con il dovuto grado di certezza - che quella condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa....