La Suprema Corte, con una recentissima sentenza (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 20/03/2024) 19/04/2024, n. 16668), ha preso posizione in tema di arresto differito in tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P.. Appare interessane l'iter logico seguito che si riporta nei passaggi principali.
Nel caso specifico si trattava di un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato l'arresto in flagranza differita, per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso in danno della compagna convivente
"...Con l'articolo 10, comma 1, della L. 24 novembre 2023 n. 168 è stata inserita nel codice di rito la disposizione di cui all'art. 382-bis che, in relazione ai reati di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis cod. pen., ha ridefinito la nozione di flagranza precisando che si considera comunque in stato di flagranza "colui il quale, sulla base di documentazione video - fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".
La misura precautelare dell'arresto in flagranza differita, in funzione di tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone vittime di violenza domestica o di condotte di stalking, ha un precedente in relazione ai reati di violenze negli stadi o nel corso di manifestazioni pubbliche e appare ancorata alla emersione, attraverso un documento autoevidente, quale la documentazione risultante da ripresa video - fotografica e da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico), di episodi di violenza, minaccia o aggressione alla persona, integranti i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) o stalking (art. 612-bis cod. pen) ovvero connessi alla violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis cod. pen.).
Come noto l'arresto, che si risolve nella eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona che trova previsione e tutela nell'art. 13 Cast., si giustifica per le sue caratteristiche intrinseche poiché si connatura come misura "immediata", presupponendo lo stato di flagranza, per la sua intima essenza, la contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale e trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza), della colpevolezza dell'arrestato, che può essere indotta solo dalla "diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".
E, infatti, questa Corte, affrontando il tema dei poteri della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in relazione alla fattispecie dell'arresto eseguito sulla base di informazioni della vittima o di terzi nella immediatezza del fatto, aveva ritenuto illegittima tale forma di arresto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, ..., Rv. 267591). Si è ritenuto che procedere all'arresto sulla base di informazioni della vittima o di terzi, sia pur rese nella immediatezza dei fatti, postulerebbe profili valutativi e apprezzamenti probatori in capo all'organo procedente che mal si conciliano con la natura del l'istituto.
La compatibilità costituzionale, in relazione all'art. 13, comma terzo Cost., dell'arresto in flagranza differita, con riferimento alla misura prevista per episodi di violenze negli stadi di cui dell'art. 8, comma primo-ter, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, è stata esaminata, e la questione è stata ritenuta manifestamente infondate, in una risalente sentenza di questa Corte, che aveva valorizzato la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spaziotemporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato (Sez. 6, n. 17178 del 18/04/2007 ..., Rv. 236451).
L'aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi (il relatore della legge n. 168 del 2023, nel corso dell'intervento dinanzi all'Assemblea parlamentare al momento della votazione del 23 ottobre 2023, aveva sottolineato l'elevata incidenza percentuale della violenza domestica richiamando i dati ISTAT e rilevato che dal 1° gennaio al 15 ottobre 2023 erano stati commessi 266 omicidi, con 94 vittime donne, di cui 77 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 49 avevano trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner), giustifica, quale fenomeno eccezionale, in linea con il principio innanzi richiamato, l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e stalking (art. 612-bis cod. pen.), ma è indiscutibile che il ricorso a tale misura precautelare si pone in contrasto con la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato se interpretate, scritu sensu, alla stregua della contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale.
Mentre le condotte violente che si verificano in occasione di incontri sportivi e manifestazioni pubbliche (anche se strutturate e complesse per la partecipazione di più agenti che spesso si trovano in posizione di contrasto), restano pur sempre confinate a episodi singolari, la necessità della contestualità eziologica tra il reato e la constatazione da parte della polizia giudiziaria appare più difficilmente ricostruibile in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e stalking (art. 612-bis cod. pen.) che, per loro natura, individuano un fenomeno in cui la condotta - l'elemento materiale del reato - si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo (cfr. ex multis sui maltrattamenti in famiglia, Sez. 5, n. 2130 del 09/01/1992, Rv. 189558).
L'abitualità costituisce un elemento indefettibile ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen., che appare difficilmente evincibile dal mero dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica.
Ed è proprio questo il dato valorizzato dall'ordinanza impugnata dalla quale si rileva che il giudice ha escluso che dai filmati prodotti - video che riproducevano tre aggressioni subite dalla persona offesa il XX, il XX e XX, quest'ultimo a ridosso dell'operazione di arresto a seguito della denuncia - emergessero gli elementi per ritenere configurabile il reato di maltrattamenti essendo i fatti documentati limitati ad una lite sfociata in un'aggressione fisica senza poterne desumere l'abitualità della condotta e la sistematica sottoposizione della denunciante a sofferenze, privazioni e umiliazioni.
Il tema, tuttavia, non è nuovo ed è stato, sotto altro ma similare aspetto, esaminato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380, comma I-ter cod. proc. pen., in cui si è affermato (e il principio è stato richiamato dal difensore nella memoria prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza), che il giudice, in sede di convalida dell'arresto, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, ..., Rv. 284596).
È agevole rilevare che neppure in relazione allo stato di flagranza la polizia si trova di fronte ad una situazione che riproduce la condotta di reato (se riferita all'abitualità dei maltrattamenti), ma a situazioni che descrivono aggressioni, violenza alle persone o alle cose poco prima consumate; allo stato di paura e di soggezione della vittima e dei figli, dunque, a frazioni di condotte, che, sommate a quella oggetto di denuncia, sono state ritenute idonee ad integrare l'abitualità richiesta dalla norma, a tacere del caso in cui la polizia sorprende l'indagato con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima (ad es. quando l'indagato venga trovato armato di coltelli o altre armi improprie, utilizzate per la minaccia, cfr. Sez. 6, n. 17853 del 27/05/2020).
A questo riguardo correttamente il Pubblico Ministero ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, in materia di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, in cui si è affermato che l'arresto è legittimo tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi (Sez. 6, n. 888 del 01/03/1994, ..., Rv. 197774).
È logico, dunque, affermare che, in relazione all'arresto a flagranza differita, diverse, rispetto all'arresto in flagranza, sono le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nel primo caso sulla base di diretta osservazione, nel secondo caso attraverso l'osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata, anche avvalendosi di altre fonti di prova.
Facendo applicazione di questi principi alla fattispecie in esame deve, dunque affermarsi che in sede di convalida dell'arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi...."