La validazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia deve procedere secondo un ordine logico-giuridico che prevede, innanzitutto, la verifica della “credibilità soggettiva” del dichiarante - da compiersi in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con i soggetti accusati, nonché alle ragioni che ne hanno indotto la scelta collaborativa - cui deve seguire o comunque accompagnarsi la verifica dell’“attendibilità oggettiva” delle dichiarazioni rese, da apprezzarsi nella loro consistenza intrinseca e nelle loro caratteristiche, con riguardo alla spontaneità, all’autonomia, alla precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; soltanto dopo avere sciolto in senso positivo, alla stregua dei suddetti parametri, il giudizio sulla credibilità del collaboratore e delle sue propalazioni accusatorie, il giudice di merito è legittimato - e tenuto - a verificare l’esistenza dei “riscontri esterni”, di natura individualizzante, necessari a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del Cpp. A tal proposito, se la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo narrato devono essere apprezzate unitariamente, e quindi la valutazione del giudice non deve necessariamente muovere attraverso passaggi rigidamente separati, il riscontro estrinseco di attendibilità di cui all’articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale deve invece costituire oggetto di un momento valutativo logicamente successivo, in quanto non è possibile procedere a un apprezzamento unitario della dichiarazione accusatoria e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla dichiarazione in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa. Pertanto, non è giuridicamente consentito sanare o supplire le carenze strutturali del giudizio di affidabilità soggettiva e intrinseca della dichiarazione accusatoria mediante la valorizzazione degli eventuali elementi di riscontro estrinseco della stessa, i quali possono - e devono - essere apprezzati nella loro capacità di concorrere a confermare ab externo i contenuti dichiarativi soltanto dopo l’autonomo superamento, con esito positivo, del vaglio di credibilità soggettiva della fonte e di attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.