L'insegnante quando picchia i propri alunni, commette il reato di maltrattamenti e non quello meno grave di abuso dei mezzi di correzione.
La legge vieta espressamente la possibilità di picchiare gli alunni che sono pur sempre persone con propri diritti soggettivi.
Il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo e non può ritenersi tale l'uso abituale della violenza a scopi educativi, sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di specifici diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, sia perché' non può perseguirsi quale meta educativa lo sviluppo armonico della personalità usando un mezzo violento che tale fine contraddice, conseguendo da ciò che l'eccesso di mezzi di correzione violenti concretizza il reato di maltrattamenti in famiglia e non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 571 c.p., neppure ove sostenuto da animus corrigendi, poiché' l'intenzione soggettiva non e' idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti,