La Corte di Cassazione, Sez. V, sent. 2478 dd. 21.01.25 (ud. 5.12.24) ha tra l'altro e per quanto qui d'interesse, osservato che "...ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, trattandosi di delitto che prevede eventi alternativi - costituiti dalla produzione di un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, Rv. 262517 ) - la realizzazione di ognuno di essi è idonea ad integrarlo, non essendo necessario, per costante orientamento di questa Corte, il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, poiché è sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità ( Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, Rv. 254972)...."