L’art. 9 della legge 898/1970, afferma che, per ottenere una revisione delle condizioni economiche previste con il divorzio, debbano sussistere “giustificati motivi”.

La Suprema Corte di Cassazione, ha quindi in più riprese affermato che per “giustificati motivi”, devono intendersi quei mutamenti sopravvenuti rispetto alla decisione di divorzio che, ad esempio, possono consistere in: a) un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato (ad esempio, a causa di licenziamento, dimissioni, pensionamento, riduzione delle entrate economiche, cessazione dell'attività professionale, insorgenza di malattie), b) in un miglioramento delle sue condizioni economiche , sempre che detto miglioramento non costituisca uno sviluppo prevedibile di attività svolte in costanza di matrimonio, c) un miglioramento/peggioramento delle condizioni economiche del beneficiario dell'assegno divorzile. Ovviamente tali fatti devono essere accertati, provati e documentati e devono aver inciso sensibilmente sull’assetto economico così come definito al momento del divorzio.

Tuttavia, a detta della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1119/2020 dd. 20.01.2020), il fatto che ci sia stato un decisivo mutamento giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'articolo 5 della legge sul divorzio (Cassazione, sezioni Unite, n. 18287/2018) - per cui l'assegno divorzile oggi è riconosciuto, o quando vi sia una profonda disparità economica dei coniugi causalmente collegabile ai sacrifici (professionali e reddituali) sostenuti nel corso del matrimonio dal coniuge che, al momento del divorzio, è economicamente più debole (l'assegno in questo caso assume una funzione compensativo/riequilibrativa rispetto all'iniqua situazione economica esistente al momento del divorzio), o in funzione prettamente assistenziale, quando cioè al momento del divorzio uno dei coniugi, senza sua colpa, non è in grado di procurarsi i mezzi per avere una vita “dignitosa” - non può incidere sull'interpretazione del diverso articolo 9 della medesima legge sul divorzio.

In conclusione, quindi, la Corte insegna che, qualora non vi siano nuovi elementi di fatto che, non solo, mutino effettivamente la situazione patrimoniale degli ex coniugi, ma, inoltre, modifichino sostanzialmente le condizioni valutate dal giudice all'atto della pronuncia di divorzio, il giudizio di revisione nemmeno ha ragione di aprirsi.

Solo laddove l'accertamento sopradetto si concluda positivamente, non solo si procederà alla revisione dell'assegno di divorzio, ma esso sarà anche ricalcolato alla luce del nuovo insegnamento giurisprudenziale circa l'esclusiva funzione compensativa e/o assistenziale dell'assegno.