Un uomo è stato sottoposto a procedimento penale in quanto accusato di detenzione illegale di tre fucili da caccia. Innanzi al Tribunale l’imputato veniva condannato a quattro mesi e venti giorni di reclusione e € 1.000 di multa mentre, in secondo grado, la sanzione veniva ridotta a un mese e quindici giorni di arresto. Nello specifico, la Corte d’Appello giustificava detto sconto di pena sulla base della circostanza che l’uomo era risultato essere titolare di un porto d’armi per uso caccia tanto che questi deteneva due fucili e una carabina. Per i giudici d’appello, in relazione agli ulteriori tre fucili la cui detenzione l’uomo non aveva provveduto a denunciare e che aveva acquisito per successione mortis causa del padre, non vi era l’obbligo di richiedere il nulla osta per la detenzione, bensì vi era unicamente l’obbligo di denunciare il trasferimento a suo nome.
La Procura, ricorrendo innanzi alla Corte di Cassazione, lamentava come il possesso di un regolare porto d’armi non facesse venire meno l’obbligo di denuncia.
La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5943/2023), accogliendo il ricorso promosso dalla Procura e chiarito innanzitutto che la licenza di porto d’armi assolve a finalità diverse da quelle cui è preposta la denuncia di detenzione delle armi medesime, specificava che: “…con riguardo alla successione della detenzione di armi comuni da sparo, l’obbligo di denuncia incombe sul nuovo detentore, a prescindere dal titolo dell’acquisto, sia esso un negozio di compravendita ovvero atto di donazione o, infine, successione ereditaria…”.
Va da sé, quindi, che ogni soggetto che abbia acquisito la consapevole detenzione di un’arma comune da sparo sia tenuto - a prescindere dal fatto che il precedente detentore ne avesse fatto, o meno, regolare denuncia - a farne denuncia a sua volta all’autorità locale di pubblica sicurezza (obbligo sanzionato penalmente dalla legge numero 895 del 1967). Difatti, “…lo Stato non ha interesse solo a conoscere il luogo dove si trovano le armi, ma anche quello di sapere chi sia detentore di un’arma, essendo riconosciuto al Prefetto il potere, nella ricorrenza di determinate condizioni, di vietare la detenzione ovvero di ordinare la consegna di armi…”.