Sebbene si ritenga che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, in termini di esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non sia configurabile nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta lasciata senza alcuna custodia in una pubblica via, non essendo abitudine dei proprietari lasciare le loro biciclette sulla pubblica via senza avere cura di assicurarle mediante l'utilizzo della catena antifurto (Sez. 4, n. 38532 del 22/09/2010, Catone Rv. 248836), occorre tuttavia evidenziare che la Corte di legittimità ha più volte affermato che tale aggravante sussiste, in termini di esposizione per necessità alla pubblica fede, in caso di furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via dal proprietario per una sosta temporanea (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018, dep. 2019, Tanzi, Rv. 275578; Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016, dep. 2017, Ribaga, Rv. 269128); in simili casi, l'esposizione alla pubblica fede è motivata dalla necessità di utilizzare il velocipede per atti della vita quotidiana, come fare la spesa, recarsi a svolgere alcune commissioni, e simili.
cfr. Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 23/09/2021) 08/10/2021, n. 36547