La Corte di Cassazione (sentenza n. 27537 di data 05.10.2020) ci ha nuovamente ricordato che rubare dal fondo di proprietà altri frutta o verdura prima che sia iniziato il relativo raccolto, integra il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 C.P.), per essere il bene esposto alla “pubblica fede” e non integra, al contrario, la particolare ipotesi di furto, procedibile a querela, di cui all’art. 626, n. 3), C.P.
Per i magistrati, infatti, ricorre la speciale ipotesi prevista dall’ultima norma richiamata (art. 626, n. 3) C.P.) solamente laddove l’attività di “spigolare, rastrellare o raspollare” prodotti vegetali nel fondo altrui, avvenga dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti dei residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante successiva raccolta.
Ricorre infine l’ipotesi di cui all’art. 626 C.P. anche laddove, sussistendo segnali concreti della volontà del proprietario di non procedere al raccolto, il furto cada su prodotti vegetali da ritenere destinati a sfuggire comunque all’attività di raccolta, per essere caduti al suolo e per richiedere, a causa della loro natura, una lavorazione a brevissimo termine.