La causa era stata promossa dai genitori di una bambina che era caduta, durante la ricreazione nel
cortile dell’asilo, mentre girava in sella ad una bicicletta priva delle apposite rotelle di sicurezza. Veniva
quindi avanzata domanda risarcitoria tesa al ristoro economico per le lesioni subite dalla piccola.
Il Tribunale di Treviso adito, ha accolto la richiesta risarcitoria, condannando in solido l’istituto
scolastico e la maestra al risarcimento del danno.
Nel giungere a tale conclusione, il Giudice adito, ha affermato che, nel caso in cui l’alunno cagioni a sè
stesso un danno durante l’orario scolastico, la responsabilità dell’istituto e della maestra hanno natura
contrattuale. Ciò vuol dire che, ex art. 1218 c.c., il danneggiato dovrà provare semplicemente che
l’evento si sia verificato nell’orario di scuola, mentre l’istituto, dall’altra, dovrà dimostrare che l’evento è
stato determinato da una causa non imputabile alla scuola o alla maestra.
In sostanza, il Tribunale di Treviso per giungere a tale conclusione, non ha fatto altro che dare seguito a
quanto affermato dalla Corte di Cassazione con una sentenza dl 2015, precisamente con la sentenza n.
20475, con la quale gli Ermellini hanno ribadito che il cardine della responsabilità dell’insegnante per il
danno subito dall’allievo, è dato dal fatto che lo stesso è considerato custode del bambino, per tutto il
tempo di permanenza dello stesso presso l’istituto scolastico.
Una volta provato perciò, che il fatto, ovvero la caduta della bambina, è avvenuta nell’asilo e durante
l’orario scolastico, la prova esimente doveva essere portata proprio dalla maestra e dall’istituto, i quali
però nel caso di specie non erano stati in grado di fornire alcun elemento che provasse che l’evento non
fosse agli stessi imputabile.
Non era rilevante, in realtà, che la bambina avesse tenuto un comportamento imprevedibile. La
maestra, infatti, è tenuta a prestare sempre la “dovuta attenzione”, avendo essa il compito di aggirarsi in un
cortile destinato al gioco di bambini in tenera età. Allo stesso modo, l’istituto veniva considerato
responsabile giacché non aveva vigilato correttamente sulla sicurezza degli allievi, adottando anche le
misure di protezione e di prevenzione più idonee.