Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, il Tribunale aveva affidato i figli ad entrambe i
genitori, i quali però venivano collocati presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale. A
carico del marito, veniva poi posto un contributo di 1.300 € mensili per i figli, oltre al 50% delle spese
straordinarie e, infine, un assegno di mantenimento alla moglie di € 500.
Il marito, quindi, proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello, al fine di ottenere una riduzione
degli importi dovuti alla ex compagna e ai propri figli a titolo di mantenimento. La Corte d’Appello,
però, rigettava il gravame proposto, giacché venivano ritenuta adeguata l’entità del contributo per i figli,
in considerazione dell’ammontare del suo reddito. La Corte d’Appello, inoltre, non riteneva nemmeno
rilevante il fatto che il soggetto in questione dovesse far fronte al mantenimento di un ulteriore figlio
nato da una successiva unione familiare costituita all’estero.
Il marito perciò, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione lamentando in particolar modo la
violazione dell’art. 2 della Costituzione e l’art. 12 Cedu e 9 della Carta dei diritti fondamentali, giacché la
Corte territoriale, non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che egli si era costruito un nuovo
nucleo famigliare al fine di giustificare una riduzione degli importi dovuti.
Gli Ermellini, hanno sostanzialmente dato ragione al ricorrente, in virtù del fatto che, “se a sostegno della
richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio sono allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve
verificare se si determina un effettivo depauperamento delle sostanze dello stesso, salvo che la complessiva situazione
patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri”.