Secondo Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/06/2023) 06/09/2023, n. 25970, è principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte.
In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinviene la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali.
La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso"; irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (cfr., tra le più recenti, Cass., S.U., n. 13143/2022).