L'interessato, nel corso di una partita di calcio svoltasi presso il Centro sportivo, nel tentativo di recuperare un pallone giunto a fondocampo, incappava con il piede in un canale di deflusso delle acque posto nelle vicinanze del campo di gioco, procurandosi una frattura della gamba sinistra.
Lo stesso chiedeva quindi un risarcimento del danno al centro sportivo, ma il Giudice di prime cure rigettava la richiesta di risarcimento osservando che il sinistro dedotto in giudizio fosse integralmente addebitabile alla colpevole distrazione del danneggiato, per non essersi quest'ultimo avveduto delle condizioni del percorso seguito, in concreto ben percepibile con una minima ed esigibile attenzione.
La Suprema Corte, ha ritenuto legittima la sentenza, citando il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte che evidenza come, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., ex plurimis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018 (Rv. 647934 - 01);