La Cassazione ha recentemente affermato (sentenza n. 26888 dd. 19.06.2019) che, in caso di sinistro stradale, il passeggero non ha l’obbligo di imporre al conducente di un veicolo a motore di fermarsi per prestare soccorso ed assistenza.
Secondo la Corte, in particolare, il Codice della Strada all’art. 189, distingue quattro figure: l’utente della strada, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate. Nello specifico, la categoria delle persone coinvolte nell’incidente è da ritenersi più ampia di quella degli utenti, cioè coloro che attivamente utilizzano la strada, a mezzo di un’attività come condurre o camminare e in questa rientra il passeggero che è passivamente trasportato dal conducente.
L’art. 189 C.d.S., che punisce l’omissione di soccorso e la fuga, estende a questa figura (ovverosia quella dell’utente in cui rientra come detto il passeggero), estende anche a questa figura delle regole di condotta, ovverosia, per esempio, attivarsi per salvaguardare la sicurezza della circolazione e adoperarsi perché non vengano modificati i luoghi e disperse le tracce dell'incidente. Tuttavia, detta norma, non parifica la posizione degli utenti della strada a quella delle persone coinvolte nell'incidente, perché solo ai primi vengono imposti gli obblighi di fermarsi in caso di incidente e prestare soccorso, la cui inosservanza comporta le responsabilità penali previste dai commi 6 e 7 della stessa norma, mentre ai secondi, che rivestono un ruolo non attivo, impone solo oneri solidaristici privi di sanzione penale.
Resta fermo che, nel caso in cui il passeggero abbia agevolato in qualsiasi modo la fuga o l’omissione di soccorso commessa dal conducente, ne risponderà pure lui secondo le regole generali del concorso di persone.