La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio, implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia (come ad esempio l’addebito della separazione), ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. A tal fine, tra l’altro, non è nemmeno necessario che vi sia stata per l’appunto la pronuncia di addebito in sede di separazione.
Ovviamente per il coniuge tradito, è indispensabile dimostrare innanzi al Giudice che la condizione di afflizione indotta (dal tradimento) superi la soglia di tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito e protetto, quale, ad esempio, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26383 di data 19.11.2020.
(ndr. Si ricorda che ogni caso va valutato per le proprie peculiarità e che non esiste una soluzione unica per tutti i casi)