Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 27538 di data 05.10.2020), l’incapacità del soggetto di comprendere gli avvisi dati dalla P.G. non incidono sulla validità dell’accertamento alcolimetrico.
In particolare, è stato affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato ritorni in uno stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcooltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa .
Nel caso di specie si era tentato di sostenere che, a fronte del tasso alcolemico in cui versava il guidatore (2,51 g/l), egli si trovava in una situazione di tale “confusione psicologica” che per lo stesso era sostanzialmente impossibile comprendere il tenore degli avvisi che gli venivano comunicati dalla polizia giudiziaria. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato la tesi difensiva attraverso la motivazione sopradetta.