Il Giudice potrebbe disporre la confisca del bene abusivamente costruito anche se ha dichiarato il reato prescritto. Per farlo è però necessario che l'abuso sia stato accertato. Ne consegue che se il procedimento viene archiviato senza accertamento alcuno in quanto il reato era comunque già prescritto, il GIP non potrà disporre la confisca del manufatto abusivo. Se invece, la prescrizione matura in una fase successiva, per esempio in appello, la Corte potrà disporre la confisca, pur mandando assolto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato.
E' nota la questione dibattuta nella giurisprudenza della Suprema Corte in merito alla possibilita' di disporre la confisca nella ipotesi di un proscioglimento per prescrizione.
Senza voler richiamare tutte le questioni insorte all'indomani della decisione assunta dalla Corte EDU in data 29 ottobre 2013 nella causa Varvara c. Italia e' sufficiente tenere conto delle indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella ben nota sentenza n. 49 del 26 marzo 2015 dove si è osservato quanto segue:
Nei giudizi di legittimita' costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 2, sollevati dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Teramo, il Giudice delle leggi, tenuto anche conto di quanto affermato nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia e 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia, ha precisato che di per se' non e' escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla piu' ampia motivazione sulla responsabilita', ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest'ultima, che il giudice penale e' tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2), rilevando, altresi', che allo stato, e salvo ulteriori sviluppi della giurisprudenza europea (in seguito al deferimento alla Grande Camera di controversie attinenti a confische urbanistiche nazionali, nei ricorsi n. 19029/11, n. 34163/07 e n. 1828/06), deve percio' ritenersi erroneo il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza dei dubbi di costituzionalita', che la sentenza Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva (v. per tali riferimenti Sez. 3 8.4.2015 n. 16803, Boezi ed altri, Rv. 263585, massimata nelle more del deposito della presente sentenza; v. anche Sez. 3 4.2.2013 n. 17066, Volpe e altri, Rv. 255112 e ancor piu' recentemente Sez. 6 23.6.2015 n. 31239, Giallombardo, Rv. 264337, pubblicata nelle more del deposito della presente decisione).
Ne consegue che anche in questo caso, bisognerà guardare al caso concreto per verificare se, a prescindere dalla maturata prescrizione, il reato sia comunque stato accertato. Solo in questo caso sarà possibile procedere comunque con la confisca, che risulta essere una sanzione amministrativa accessoria.