Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b)) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative (Sez. 3, n. 25015 del 23/03/2011 - dep. 22/06/2011, Di Rocco, Rv. 250601: nella specie si trattava di case prefabbricate munite di ruote gommate). Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un’area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non è necessario, ai sensi dell’art. 3 citato D.P.R. (come modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla L. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma 1, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti). (Sez. 3, n. 41067 del 15/09/2015 - dep. 13/10/2015, P. , Rv. 264840).