La Suprema Corte, con costante orientamento, ha sostenuto che, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilita' del conducente per l'investimento del pedone, e' necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento; causa da sola sufficiente a produrlo (ex multis Cass. Sez. 4 n. 10635/2013 RV 255288; Cass. Sez. 4 n. 33207/2013 RV 255995). In altre parole, e' appena il caso di precisare che, quando una strada e' costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un'autovettura, pur non trovandosi nell'immediata prossimita' di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un'andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. Insomma non e' affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell'autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualita'.