Un uomo è finito sotto processo in quanto era stato “beccato” mentre tentava di impossessarsi di una bicicletta, sottraendola all’interno di un cortile adibito a parcheggio e costituente pertinenza di due diversi condomini.
Per i giudici di merito non vi era dubbio che il soggetto fosse da ritenersi responsabile del delitto di tentato furto in abitazione. Il difensore dell’uomo, ricorrendo in Cassazione, aveva puntato a ridimensionare la condotta del cliente, tentando di riqualificare il fatto in furto semplice. Nello specifico, il legale sosteneva che nel cortile adibito a parcheggio e posto al servizio degli appuntamento di due distinti edifici, si trovavano anche i bidoni condominiali della spazzatura e per tale motivo vi potevano entrare anche eventuali visitatori dei condòmini senza sottoporsi a particolari sistemi di controllo. Doveva, per tale ragione, escludersi che il cortile potesse essere utilizzato dai singoli condòmini per svolgere in modo riservato atti della vita privata, non potendo perciò essere catalogato quale luogo connotato da riservatezza.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 4535/2023 dd. 02.02.2023), tuttavia, ha respinto la tesi difensiva ed ha confermato la decisione dei giudici di merito. La Corte ha innanzitutto osservato che il cortile, ove il tentato furto è stato attuato, “è destinato, anche in ragione degli oggetti ivi custoditi e riposti, a servizio, quale pertinenza, delle abitazioni in cui le persone offese abitavano o comunque ove i proprietari degli appartamenti svolgevano manifestazioni di vita domestica”. I Giudici di legittimità hanno poi chiuso chiarendo come per “luogo di privata dimora” debba “intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e professionale, in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”. In conclusione, quindi, per parlare di furto in abitazione è sufficiente che il furto “sia commesso in un luogo che è pertinenza di una privata dimora e in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, anche se quella pertinenza, di per sé stessa considerata, non integri una privata dimora, non venendovi compiute attività della vita privata destinate a rimanere riservate”.