Per la Cassazione (ordinanza n. 5059/2021), non vi è, a carico del coniuge affidatario, alcun obbligo di informazione e concertazione preventiva per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore.
Pertanto all’altro coniuge non resta altro che provvedere al rimborso della spesa, a meno che questi non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. In caso di rifiuto di provvedere alla quota di spettanza, sarà quindi il giudice a verificare l’esistenza in concreto dei motivi di dissenso e a verificare che le spese corrispondano effettivamente all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell’entità delle stesse rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.