Il reato di stalking, ex art. 612 bis c.p., è un reato di evento di danno, a fattispecie alternative, integrato anche da due sole condotte di minaccia o molestia. La molestia è riconducibile a tutte quelle manifestazioni seriali, non necessariamente violente ma manifestamente sgradite in quanto violative della dignità della vittima e creative di un clima non soltanto intimidatorio ma anche ostile ed offensivo. Gli atti persecutori devono sortire sulla psiche della vittima un effetto destabilizzante della sua serenità. L’elemento psicologico, di carattere generico, consiste nella coscienza e volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di minacce e/o molestie, con la consapevolezza dell’idoneità delle stesse a cagionare almeno uno degli eventi previsti dalla citata norma.
Pertanto anche solo l'invio di messaggi e/o mail potrebbe configurare il reato di atti persecutori.