Appropiarsi di una cosa rubata ed abbandonata dal ladro, configura il reato di furto (art. 624 C.P.) in quanto, per l’appunto, la cosa sottratta e poi abbandonata dal ladro non costituisce “res derelicta” appropriabile da chiunque, posto che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell’avente diritto (proprietario) e tale non può essere considerato il ladro. Ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del legittimo proprietario (Cass., sez. V penale, sentenza n. 32419 dd. 19.07.2019).
Già precedentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 1710 dd. 06.10.2016) aveva affermato che integra il reato di furto, e non di appropriazione di cosa smarrita (depenalizzato nel 2016), la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio.