Secondo la Cassazione (ordinanza n. 6651 dd. 09.03.2020), l’ANAS (“Ente nazionale per le strade”), risponde dell’incidente causato dalla caduta di un albero sulla strada, e quindi è tenuto a pagare il relativo risarcimento, anche se le radici della pianta sono poste all’interno di un fondo confinante di proprietà di un privato.
L’ente proprietario della strada, infatti, ha l’obbligo di controllare anche la condizione dei terreni adiacenti e deve intervenire prontamente in caso di pericolo per gli utenti della strada.
Nel caso in esame, due soggetti che stavano viaggiando a bordo della propria vettura, erano andati a collidere con un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una forte tempesta con vento, aveva completamente occupato la carreggiata di transito ed aveva pertanto reso inevitabile lo scontro dal quale erano derivate le lesioni ai due soggetti.
Orbene la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha quindi affermato che: “[…] in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada, garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza […]”.