Qualora la vacanza per il turista non sia soddisfacente e lamenti l’inadeguata qualità dei servizi offerti, soprattutto per quanto concerne l’ospitalità offerta dalla struttura alberghiera, questi è evidentemente legittimato a proporre un’azione risarcitoria. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 3150 dd. 02.02.2022) ci ha tenuto a chiarire, a questo proposito, che l’azione in questione non potrà essere esercitata contro l’agenzia viaggi in cui il turista ha acquistato il pacchetto viaggi “all inclusive” ma, bensì, contro il tour operator il quale solo sarà tenuto a rispondere per la scarsa riuscita della vacanza.
Nel caso preso in esame dalla Corte, il turista aveva fornito al giudice adito un quadro dettagliato dell’inadeguatezza dei servizi offerti Egli, in particolare, racconta di aver acquistato presso un’agenzia viaggi un pacchetto turistico “all inclusive” avente ad oggetto un soggiorno in Tunisia, tuttavia molteplici sono stati i problemi riscontrati una volta giunto in loco: lui e la compagna di viaggio non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all’arrivo in Tunisia, operazioni protrattesi per varie ore, non fruirono del transfert privato, pur prenotato e pagato, dall’aeroporto all’albergo, in cui giunsero dopo quattro ore di viaggio, la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l’aria condizionata funzionante, non aveva il frigobar funzionante, la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori, il personale dell’albergo scambiò la carta prepagata ad essi assegnata con quella d’un altro cliente, i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell’albergo erano di circa 40 minuti, i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti, infine, al momento del rientro in Italia, all’aeroporto di Monastir non poterono fruire della saletta lounge loro garantita.
Il turista, tuttavia, aveva commesso un errore, aveva infatti esercitato l’azione risarcitoria nei confronti dell’agenzia viaggi e non nei confronti del tour operator. La Cassazione ha infatti confermato che l’agenzia viaggi non può ritenersi responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore e della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati a meno che questa non fosse conoscesse o fosse tenuta a conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto.