Secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (tra le varie, cfr. Sez. 4, 4055 dd. 12.12.13 Ud. dep. 29/01/2014 Rv. 258186 Sez. 6, 47562 dd. 29.10.13 Cc. dep. 29/11/2013 Rv. 257465).
Pertanto, stando a questa giurisprudenza, si risponde di concorso nel reato valorizzando il dato della conoscenza delle intenzioni del compagno di viaggio (rifornirsi di droga) e del prestito del danaro, circostanza, questa, che agevola ed anzi spesso è determinante per l'acquisto della sostanza, sicchè non si può parlare di mera connivenza ma di condotta materiale.
Caso diverso quello in cui una persona si trova nell'auto dello spacciatore senza averlo agevolato in alcun modo. Se risulta certo che alcun tipo di aiuto sia stato prestato (neppure psicologico), il Giudice dovrà mandarlo assolto dal reato eventualmente contestato.