"Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura" (Sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003, Sulejmani, Rv. 224320; Sez. 4, n. 9904 del 27/09/1996, Comensoli, Rv. 206266)".
Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in un caso di sinistro stradale con conseguenze letali per il passeggero non assicurato con la cintura in dotazione all'autovettura.
Giova ricordare, in ordine alla circostanza che la vittima non allacciasse la cintura di sicurezza, che la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, ha più volte sottolineato che il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per se' ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme ne' del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull'ammontare risarcitorio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42492 del 03/10/2012 Ud. (dep. 31/10/2012), Rv. 253737).