Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente qualificato in termini di riciclaggio la condotta consistita nel semplice montaggio di un motore di origine furtiva su una autovettura "pulita").
Per l'integrazione del reato di cui all'art. 648 bis c.p., occorre che le attività poste in essere sul denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (sez. 2^ n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731)