Un automobilista, rimasto coinvolto in un sinistro, aveva convenuto innanzi all’autorità giudiziaria competente, il Comune presso il quale il sinistro medesimo si era verificato per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla vettura. Nello specifico, a detta dell’automobilista, il sinistro si era verificato a causa dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio.
Il Comune, veniva così condannato al risarcimento del danno sulla base della riconosciuta responsabilità per colpa omissiva dell’ente preposto al controllo del fenomeno del randagismo, ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Tra l’altro era stato altresì provato che la strada presso la quale era avvenuto il sinistro, rientrava nella competenza del Comune.
La Corte di Cassazione, ha affermato che, in tema di randagismo, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico degli enti pubblici, tra cui i Comuni, è necessario individuare nel caso concreto un comportamento colposo degli enti stessi. L’onere di provare tale elemento colposo, sussiste esclusivamente in capo al danneggiato.
Quindi, per affermare la responsabilità dell’ente in caso di danni provocati da un animale randagio, non è sufficiente individuare l’ente preposto alla cattura dei randagi e alla loro custodia, ma occorre altresì dimostrare che nel caso di specie la cattura e la custodia del randagio che ha provato il danno era possibile ed esigibile e che il mancato adempimento di tale onere derivi da un comportamento colposo dell’ente.
Nella specie, l'accertamento della specifica condotta colposa omissiva del comune e del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso non risultava affatto operato dal giudice, il quale si è limitato ad affermare che il comune aveva l'obbligo di vigilare sul territorio e a prendere atto della circostanza che i testimoni avevano riferito di avere notato il cane "nella zona" nei giorni precedenti, ma senza accertare che vi fossero state specifiche segnalazioni al comune in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale, di modo che quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della ASL.