La Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in tema di licenziamento, soffermandosi in particolare sul vincolo fiduciario, il quale è considerato ovviamente elemento imprescindibile del rapporto di lavoro tra datore e lavoratore e che qualora venga meno, rende il licenziamento stesso legittimo.
Nella fattispecie, un lavoratore che prestava il proprio servizio presso un supermercato, era stato licenziato giacché, al momento dell’uscita dalla portineria dell’esercizio commerciale in questione, era scattato l’allarme antitaccheggio e il lavoratore era stato trovato in possesso di confezioni di gomme e di caramelle per un valore complessivo di € 9,80.
Il lavoratore, né nelle immediatezze del fatto, né in sede disciplinare aveva spiegato le ragioni del possesso dei dolciumi che erano stati rinvenuti nella sua giacchetta e nei suoi pantaloni. Il licenziamento era stato quindi dichiarato legittimo anche dalla Corte d’Appello, la quale aveva statuito che la misura del licenziamento, pur a fronte del valore assai esiguo dei bei sottratti, poteva dirsi proporzionata e ciò in considerazione soprattutto di due elementi: il fatto che i beni fossero esposti alla pubblica fede e che
il dipendente fosse stato anche addetto alla sicurezza del supermercato. A tali elementi doveva aggiungersi il dato rappresentato dall’intenzionalità del comportamento fraudolento del lavoratore, il quale era desumibile dalla circostanza che sui prodotti esposti sugli scaffali (tra i quali i dolciumi in
questione) erano stati apposti dei dispositivi antitaccheggio non visibili.
La Suprema Corte, investita della questione, ha affermato che nei casi di licenziamento per “asportazione di beni” aziendali, la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggettivo. In sostanza, quindi, rileva il valore sintomatico del fatto rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore. Qualora i fatti addebitati al lavoratore (anche se i beni sottratti siano di valore “patrimoniale” esiguo come le caramelle) rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e, specialmente, dell’elemento essenziale della fiducia, ponendo in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, il licenziamento potrà considerarsi legittimo.