Il Tribunale di Trento ha ritenuto sussistere la responsabilità del supermercato, nella persona del l.r., ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, ed alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Nel caso trattato dal Tribunale di Trento, il Giudice ha osservato che non risultava dedotto né provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo ad interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo stato ritenuto provato per testimoni ed accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. Ne derivava l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale ed unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini ed aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse.