L'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte relativa all'elemento distintivo tra il delitto d'ingiuria, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, e quello di diffamazione è abbastanza chiara. Si è chiarito, a tal proposito, che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria. In difetto di tale immediatezza, l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020v. rv. 278742 - 01); nel qual caso, si profila la diversa ipotesi della diffamazione. In base al medesimo requisito dell'immediatezza con cui l'offeso recepisca il messaggio - necessario affinchè possa profilarsi l'ipotesi dell'ingiuria anzichè quella della diffamazione - si è ritenuto integrato " il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nel caso di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito" (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541-01).
si veda Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 01/03/2023) 26/06/2023, n. 27540