Nel caso di specie, secondo il Giudice di merito, vige il principio secondo il quale in caso di investimento pedonale il pedone possa essere ritenuto corresponsabile allorché il suo comportamento sia improntato a pericolosità ed imprudenza. Nel caso di specie, era stato accertato che la posizione assunta dalla pedone, ferma in una cunetta, ovvero non sul marciapiede ma in un avvallamento della sede stradale, costituisse una posizione anomala, che la rendeva meno avvistabile e più esposta al pericolo di investimento correttamente considerabile sotto il profilo del concorso di colpa.
E' stato quindi proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione che ha confermato come il codice della strada imponga anche al pedone di prestare la dovuta attenzione (in particolare, dall'art. 190 primo coma che impone: 1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione; e del quarto comma, in base al quale :4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità).
Pertanto, è stato ritenuto sussistere un apporto concasuale nella provocazione del sinistro riconducibile alla condotta della danneggiata, ovvero di un concorso di colpa della stessa nella misura del 40%.