Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente gas urticante (oleoresin capsicum: spray al peperoncino) idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, e' idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientra nella definizione di arma comune da sparo da cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 2, (Sez. 1, sent. n. 11753 del 28/02/2012, Cecchetti, Rv. 252261; Sez. 1, sent. n. 44994 del 14/11/2007, Amantonico, Rv. 238704) o ancora e' ricompresa nel novero degli aggressivi chimici (Sez. 1, sent. n. 6106 del 13/01/2009, Stabile, Rv. 243349).
Parte della giurisprudenza lo fa rientrare nel diverso reato di cui all'art. 695 C.P.
Se la bomboletta è conferme alla normativa vigente, bisogna valutare se l'uso è stato legittimo o meno. Se non lo è stato, ne potrebbe conseguire una condanna per lesioni aggravate dall'uso di un arma. Se non fosse conforme alla normativa vigente, si rischierebbe anche una condanna per porto abusivo d'arma.