La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, in caso di sinistro stradale con un animale selvatico, l’ente pubblico ne risponde ai sensi dell’art 2043 c.c. e quindi è tenuto al risarcimento del danno, laddove il verificarsi dell’incidente sia imputabile e quindi riferibile ad una condotta o ad un’omissione dell’ente stesso.
Gli Ermellini hanno quindi affermato che anche se è vero che il controllo della fauna selvatica è attribuito dalla legge nazionale alla Regione, è anche vero che la legge regionale può delegare la Provincia per alcuni compiti o addirittura giungere a fornirle i mezzi finanziari determinando quindi un passaggio di responsabilità in capo alla Provincia stessa. La Suprema Corte ha quindi esposto il principio in base al quale l’attività di controllo della fauna selvatica non attribuisce all’amministrazione competente il ruolo di custode della fauna stessa. Da tale principio deriva perciò il corollario in base al quale l’amministrazione non risponde dell’eventuale sinistro ex art 2052 c.c.(“Danno cagionato da animali”), ma ex art. 2043 c.c.