La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 15860 dd. 13.06.2019) ha affermato che, nel caso di sinistro stradale verificatosi a causa ed in conseguenza del mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto, a risponderne in solido sono sia il Comune, sia la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti. Si tratta, in particolare, della responsabilità per omessa custodia di cui all’art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, un motociclista, incrociando un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, accostandosi in prossimità del margine destro della carreggiata, urtava la spalla e il braccio contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, il quale era collocato, in assenza di segnaletica, in posizione sporgente di circa 40-50 cm, dopo una semicurva che ne impediva la visuale. Il guidatore, a seguito dell’urto, rovinava a terra riportando delle lesioni gravissime.
Al termine della vicenda, si è quindi pronunciata la Corte di Cassazione, la quale per l’appunto ha statuito che una vicenda siffatta va inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., in quanto ricorre una fattispecie di responsabilità oggettiva, che sussiste soltanto in presenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa dei danneggianti.