La Corte di Cassazione (sentenza n. 7904 dd. 17.01.2019), è tornata ad esprimersi in merito al reato di diffamazione, ed in particolare di diffamazione commessa mezzo e-mail o comunque mediante internet.

Nello specifico, il supremo consesso, ha preso in esame l’ipotesi in cui, tra i fruitori del messaggio ingiurioso/diffamatorio, vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive. Orbene la questione riguardava il corretto inquadramento della fattispecie nel delitto di diffamazione ovverosia nell’illecito dell’ingiuria.

Si è statuito, quindi, che il delitto di diffamazione è integrato anche laddove il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato (e-mail o internet) consenta, in astratto, al soggetto offeso di percepire direttamente l’offesa. È sufficiente, pertanto, ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione, che il messaggio dal contenuto offensivo sia diretto ad una cerchia di fruitori, elemento questo che fa sì che l’offesa stessa si “collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso”. Il caso di specie riguardava il contenuto di alcuni messaggi pubblicati in una chat di un gruppo whatsapp cui partecipava anche la persona offesa.